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Dopo anni di tira e molla, anche la Apple (ultimo bastione su una polemica interpretativa forte) si è adeguata. La garanzia per gli elettrodomestici deve seguire le normative europee ed il Codice del Consumo: non può essere inferiore a 2 anni.
OGGETTO: Equitalia non dimostra le notifiche, annullata Ipoteca per 280.000 euro ed il Concessionario paga anche le spese di causa.
Lo scorso fine settimana l’Avv. Cristiano Ceriello, Presidente dell’Associazione “Difesa Consumatori e Contribuenti”, si è recato dal sig. R.P., titolare di una nota ditta di conserve tra i paesi vesuviani, l’avellinese ed alto salernitano, per consegnargli quale suo legale la sentenza n.ro 1438/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Campania che ha sancito la salvezza della propria casa dall’ipoteca di Equitalia per una cifra pari a 278.120,03 euro. Motivazione, manca la prova di notifica delle cartelle. Tutto Nullo!!
LA STORIA: Circa un paio di anni addietro, il sig. R.P. riceveva un atto di Equitalia sotto forma di avviso di iscrizione ipotecaria per presunte cartelle non pagate, ruoli pari a “soli” 278.120,03 Euro. Il sig. R.P. veniva difeso dai consulenti legali dell’Associazione “Difesa Consumatori e Contribuenti” in primo grado e, con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (n.ro 13793/11/2015), otteneva l’accoglimento integrale del proprio ricorso con il conseguente annullamento dell’atto di iscrizione ipotecaria. Motivo? Equitalia non dava prova delle precedenti notifiche di cartelle per cui vantava il diritto di iscrivere ipoteca. Non contenta, Equitalia un anno fa proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Provinciale di primo grado. Del caso si occupava direttamente il Presidente dell’Associazione dei Consumatori, Avv. Cristiano Ceriello. Con sentenza dell’inizio 2017, n.ro 1438/2017, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello di Equitalia, rilevando la nullità dell’appello proposto e condannando il Concessionario anche alle spese di giudizio. Nessuna ipoteca andava iscritta!! Anzi Equitalia deve pagare anche le spese !!
“La fine di un incubo per me e la mia famiglia – ha dichiarato commosso il sig. R.P. alla consegna della sentenza da parte dell’Avv. Ceriello – in questi anni ho pensato non solo al fallimento della mia ditta ma che insieme alla mia famiglia un giorno avrei abbandonato la casa dove abbiamo sempre vissuto, per debiti di cui ancora non ho capito il motivo. Un dramma ed una vergogna difficili da sopportare”.
“Purtroppo il caso del sig. R.P. non è affatto un caso isolato”, ha commentato l’Avv. Ceriello. “In tanti anni di contenzioso tributario con le ns. associazioni dei consumatori e con il ns. portale resistereaequitalia.com, purtroppo notiamo siano ancora frequenti i casi di iscrizioni ipotecarie, di fermi amministravi o pignoramenti che poi in sede di contenzioso giudiziario si scopre essere effettuati su cartelle poi dichiarate nulle, decadute, prescritte, se non inesistenti. Per cui il contribuente è costretto a ricorrere ai Giudici per vedere riconosciuti i propri diritti, però non senza costi. Nel caso del sig. R.P., ad esempio, la sola iscrizione del ricorso di primo grado ha visto il versamento di un contributo unificato per Euro 1.500,00, cifra non da poco per chiunque”. Invero, non si può negare come il solo accesso alla Giustizia diventi oramai un primo grosso problema per i cittadini. Questo per poi scoprire come le richieste di Equitalia siano, spesso, totalmente infondate.
Tra gli altri, è di queste settimane la notizia di come il G.I.P. di Teramo ha disposto l’imputazione coatta di Equitalia per aver insistito con la notifica ad un cittadino di una cartella esattoriale sulla cui prescrizione si erano già pronunciati i Giudici.
In questi ultimi giorni di rottamazione delle cartelle esattoriali (scadenza il 21 aprile), fa notare l’Avv. Ceriello “abbiamo potuto appurare come non molti cittadini si siano accorti che nella domanda di rottamazione, alla seconda pagina, si dichiari di rinunciare alle cause in corso e/o di non avere cause in corso che quindi, per interpretazione analogica, si acconsente a rinunciare”. Per cui innanzitutto andrebbe compreso quali siano le cartelle in carico, l’oggetto di questi ruoli, quando ed a chi sono stati notificati in precedenza gli atti esattoriali e, ancora, se non siano maturate nullità quali anche decadenza e prescrizione per le stesse cartelle”. Non dimenticando poi, per i ruoli che si vanno a definire, come per la cifra che si “rottama”: il 24% va versato entro il 01.07.2017, il 23% entro settembre 2017, sempre il 23% entro novembre 2017, mentre il restante 30% va diviso nel 2018 con un pagamento del 15% ad aprile 2018 e l’ultimo versamento sempre del 15% al settembre 2018. Anche una sola rata non pagata comporta la decadenza automatica dalla rottamazione. Riscontriamo, purtroppo, come queste circostanze non siano del tutto chiare a molti cittadini. “Seppure va ricordato che pagamento delle tasse è un dovere – continua l’Avv. Ceriello- ed anche noi come associazione abbiamo inoltrato diverse domande di rottamazione per gli utenti, è bene per i contribuenti controllare adeguatamente i propri carichi con Equitalia prima di prendere le giuste decisioni”.
Ass. “Difesa Consumatori e Contribuenti”
Ufficio Stampa
Con la Legge 44/12 diventano illegittime le iscrizioni ipotecarie di Equitalia sotto 20.000 Euro. Pure se giá con la sentenza della Cassazione dal 2010 erano state dichiarate nulle sotto gli 8.000 euro.
Circolare del Ministero dell'Interno. Ma l'iter può durare a lungo. I trasgressori stradali in difficoltà possono già accedere alla rateizzazione delle sanzioni pecuniarie e proporre ricorso al giudice di pace in caso di rigetto della domanda di ammissione al beneficio.
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E' finalmente on-line il nuovo sito www.garanteprivacy.it, rinnovato nella veste grafica e realizzato nel rispetto dei più recenti criteri in materia di accessibilità e comunicazione istituzionale, si arricchisce in particolare di due nuovi percorsi tematici: “Diritti e prevenzione” e “Doveri e responsabilità”.