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Dopo anni di tira e molla, anche la Apple (ultimo bastione su una polemica interpretativa forte) si è adeguata. La garanzia per gli elettrodomestici deve seguire le normative europee ed il Codice del Consumo: non può essere inferiore a 2 anni.
Nel 2013 con il noto e
pubblicizzato DECRETO DEL FARE del Governo Letta (D.L. 69/2013) il
Governo ha approvato un importante decreto in materia economica
(poi convertito successivamente in Legge), che
contiene oltre 80 nuove misure, tra i contenuti,
introduce alcune novità in merito alla possibile pignorabilità di un immobile.
In particolare si è stabilità
l’impignorabilità della prima casa da parte delle Agenzie
di riscossione pubblica, per
cui il riferimento è stato in particolare ad Equitalia e ai debiti
tributari.
Facciamo attenzione, quindi, perchè, a differenza di quanto appare a prima vista
dai titoli di giornali e televisioni, non
è stato affatto escluso che la prima casa possa essere pignorata da altri
soggetti creditori, soprattutto le banche ma anche i privati.
Quindi, come detto, non è stata esclusa del tutto la possibilità che la prima casa possa essere pignorata, ma di fatto solo in alcuni casi.
Va detto, poi, che tale normativa di impignorabilitá é in vigore solo per i debiti contratti con il Concessionario alla Riscossione dei Tributi (In particola Equitalia) e non per altri soggetti (Privati, Banche ecc.) che intendano effettuare un pignoramento della casa in quanto creditori.
L’obiettivo, per venire davvero incontro ai contribuenti, invece, dovrebbe
essere quello di introdurre nella nostra legislazione un principio simile alle homestead
exemptions in
vigore negli Stati Uniti e in Canada, secondo il quale la casa può essere
pignorata solo in caso di iscrizione volontaria ad ipoteca e se supera un
determinato valore di mercato.
Affinchè, quindi, un’abitazione non possa essere pignorata e quindi messa
successivamente
all’asta, è necessario che si verifichino determinate condizioni.
Innanzitutto l’immobile deve essere, per
il contribuente l'unico immobile di sua proprietà ed essere adibito ad abitazione
principale, quindi deve
abitarci ed avere effettivamente la residenza.
Di fatto, quindi, se il contribuente possiede un immobile ma vive in un'altra
casa in locazione, la sua proprietà dovrebbe continuare ad essere pignorabile.
Poi è necessario che non si tratti di una casa
di lusso, o di un
immobile di pregio che ricade nelle categorie catastali A/8 e A/9, cioè ville,
castelli e dimore storiche.
Nel caso in cui l’immobile pignorato sia diverso dalla prima casa o da capannoni
industriali, l’esproprio potrà essere avviato solo se il debito
con l’Erario è superiore a 120.000 euro,
mentre in precedenza era sufficiente che fosse superiore a 20.000 euro, quindi
la soglia è stata innalzata di 6 volte.
Il decreto legge prescrive anche che l’esecuzione dell’esproprio non può
avvenire prima di 6
mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, mentre il termine precedente era di
4 mesi.
Il tempo per pagare il debito al fisco sarà di 10 anni. Il decreto stabilisce
inoltre che il debitore che abbia pattuito con l'agente di riscossione una rateizzazione, potrà
continuare a beneficiarne anche se avrà saltato fino a 8 rate, mentre prima se
ne potevano mancare soltanto 2 prima che partisse il pignoramento.
Inoltre il debito potrà essere dilazionato fino a 120 rate, mentre in precedenza
il limite era di 72 rate. Ma anche in questo caso, il
contribuente deve dimostrare di ritrovarsi in un particolare stato di disagio
economico, in quanto le 120 rate non sono un beneficio automatico (come le 72
rate) ma necessitano di particolare approvazione da parte del Concessionario
alla Ricossione dei Tributi.
Per cui sia in caso di prime case, che ulteriori immobili, bisogna fare attenzione alle indicazioni della normative e allo stato catastale dei propri immobili, onde non andare incontro a sgradite sorprese.
Con la Legge 44/12 diventano illegittime le iscrizioni ipotecarie di Equitalia sotto 20.000 Euro. Pure se giá con la sentenza della Cassazione dal 2010 erano state dichiarate nulle sotto gli 8.000 euro.
Circolare del Ministero dell'Interno. Ma l'iter può durare a lungo. I trasgressori stradali in difficoltà possono già accedere alla rateizzazione delle sanzioni pecuniarie e proporre ricorso al giudice di pace in caso di rigetto della domanda di ammissione al beneficio.
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E' finalmente on-line il nuovo sito www.garanteprivacy.it, rinnovato nella veste grafica e realizzato nel rispetto dei più recenti criteri in materia di accessibilità e comunicazione istituzionale, si arricchisce in particolare di due nuovi percorsi tematici: “Diritti e prevenzione” e “Doveri e responsabilità”.