Legge 27 Gennaio 2012, N. 3


In data 19-12-2012 è stato pubblicato in G.U. la L. 221/12 di conversione del D.L. n. 179/12.
Con detta normativa, che è entrata in vigore a far tempo dal 18-01-13,  è stata integralmente riformulata la L. n. 3/12 relativa  alla composizione della crisi da sovra indebitamento del consumatore

 

LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL

CONSUMATORE

(TESTO CON LE MODIFICHE EX D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO DALLA LEGGE 17

DICEMBRE 2012, N. 221.)

ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE DAL 18-01-2013

“Le disposizioni di cui al comma 1 del presente art. si applicano ai procedimenti instaurati dal 30°

giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de=

creto.” La legge 17 dicembre 2012, n. 221 è entrata in vigore il 19.12.2012

SEZIONE PRIMA

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 6. (Finalità e definizioni)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a pro=

cedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, é consentito al debitore concludere

un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla

presente sezione.

Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui

all'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8.

2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il pa=

trimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere

le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi

estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Art. 7. (Presupposti di ammissibilità)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di

composizione della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi

dell'art. 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base

di un piano che,assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art.

545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie

rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al

valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato

dagli organismi di composizione della crisi.

In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul

valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento

del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il gestore è nominato dal giudice.

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in

stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di

cui all'art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, un

piano contenente le previsioni di cui al comma 1.

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni

della presente sezione

Art. 8. (Contenuto dell’accordo o del piano)

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al

consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti

di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste

la causa di prelazione

Art. 9. (Deposito della proposta)

1. La proposta di accordo é depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del

debitore.

Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza.

La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve

essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli

uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi

pendenti.

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione

delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli

ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione

sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e

della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato

dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre eser=

cizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a

corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare

integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti

del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da

ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo

e terzo, del codice civile

Art. 10.(Procedimento)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con

decreto l'udienza, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.

11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della

proposta e del decreto.

Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'art. 9 e l'udienza non devono decorrere più

di sessanta giorni.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici

competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né' disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la

proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera

nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca

del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la

cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione

dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice

sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Art. 11. (Raggiungimento dell’accordo)

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno

dieci giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, comma 1.

In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'art. 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori

rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento

non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi

sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della

maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore

e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro 90 gg.

dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti

gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni

dei creditori.

Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., innanzi al tribunale e

del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato

Art. 12 . (Omologazione dell’accordo)

1. Se l'accordo é raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso.

Nei 10 gg. successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni.

Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione,

allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di

cui all'art. 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della

percentuale di cui all'art. 11, comma 2, e l'idoneità' del piano ad assicurare il pagamento integrale dei

crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo.

Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto

dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla

sezione seconda.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c..

Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può

far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita

la pubblicità di cui all'art. 10, comma 2.

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del

piano.

3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo.

L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in

camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti c.p.c..

Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può

far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono

soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'art. 111 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 12-bis. (Procedimento di omologazione del piano del consumatore)

1. Il giudice,se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in

frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo ,a cura dell'organismo di

composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'art. 9 e l'udienza non devono decorrere più

di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di

esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può

disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa

definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione

anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha

assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati

il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.

Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al

comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura

non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l'art. 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Art. 13. (Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto

dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

Si applica l'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dello

accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano

del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei

crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancella

zione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di

ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis,

comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto

motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del

consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.

4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione

dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni

non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può

modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.

Art. 14. (Impugnazione e risoluzione dell'accordo)

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il

debitore, quando é stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero

sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti.

Non é ammessa alcuna altra azione di annullamento.

1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione é proposto, a pena di decadenza entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni

caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona

fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti

c.p.c..

Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il

provvedimento.

Art. 14-bis Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore

1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore han

no luogo ai sensi dell'art. 11, comma 5.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti

dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta

o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al

debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro

sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per

l'ultimo adempimento previsto.

4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro

sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo

adempimento previsto dall'accordo.

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti

acquistati dai terzi in buona fede.

6. Si applica l'art. 14, comma 5.

 

SEZIONE SECONDA

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14-ter. ( Liquidazione dei beni)

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a)

e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica

nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni

assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma

3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti

sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca,

da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo,

del codice civile.

Art. 14-quater. (Conversione della procedura di composizione in liquidazione)

 Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di

cui all'art. 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui

alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o

di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'art. 14-bis,

comma 2, lettera a).

La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché

di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore

ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

Art. 14-quinquies. (Decreto di apertura della liquidazione)

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode

ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.

Si applica l'art. 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'art. 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in

un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa

anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del

decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non

ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 5, lettera b).

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni

caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Art. 14-sexies. (Inventario ed elenco dei creditori)

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'art. 9,

commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del

debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta

elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il

contenuto previsto dall'art. 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui

alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14-septies. (Domanda di partecipazione alla liquidazione)

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione

del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 14-octies. (Formazione del passivo)

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'art. 14-septies e, predisposto un progetto di stato

passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in

possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le

eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'art. 14-sexies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle

parti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici

giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi

del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo.

Si applica l'art. 10, comma 6.

Art. 14-novies. (Liquidazione)

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice.

Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.

Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai

beni del debitore.

Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei

quattro anni successivi al deposito della domanda.

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione

sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti

specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di

operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e

partecipazione degli interessati.

Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il

giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se

alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore

può subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di

liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del

pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi

compresa la trascrizione del decreto di cui all'art. 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di

ogni altra forma di pubblicità disposta.

I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il

liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle

operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'art.

107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del

decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la

chiusura della procedura.

Art. 14-decies. (Azioni del liquidatore)

Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni

compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività' di

amministrazione di cui all'art. 14-novies, comma 2.

 Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Art. 14-undecies. (Beni e crediti sopravvenuti)

I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art.

14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la

conservazione dei beni medesimi.

Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'art. 14-ter, comma 3.

Art. 14-duodecies. (Creditori posteriori)

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'art.

14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di

liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato

dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 14-terdecies. (Esdebitazione)

1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti

dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'art. 14-undecies, un'attività' produttiva di reddito adeguata

rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura

della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle

sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le con

dizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti

integralmente.

I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. di

fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);

b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c..

Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

 

SEZIONE TERZA

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 (Organismi di composizione della crisi)

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici

dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3.

Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 della legge n. 580/93, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a), della legge n. 328/00, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel

registro di cui al comma 2.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della

giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti

con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. n. 400/88,

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua

revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e

dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte

nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del

presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e al

l’esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati,

attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei

procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle

imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, lo

organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo.

Ove designato ai sensi dell'art. 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati

dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i

parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle

attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di

cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n.

605/73, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche,

ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, comma 2, del decreto legislativo

n. 141/10, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196/03, e del codice di deontologia e di buona condotta per i

sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità

nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre

2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente art. possono essere trattati e conservati per i soli

fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.

Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla

distruzione medesima.

Art. 16 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con

la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del

presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo,

produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in

parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione

contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'art. 14-ter, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della

procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'art. 15,

comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei

documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da

uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della

crisi, ovvero al professionista di cui all'art. 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o

rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

LEGGE ANTI-SUICIDI
    RELAZIONE DELL'AVV. CRISTIANO CERIELLO
Introduzione alla Legge Anti-Suicidi che approvata nel 2012, con successive modifiche, è divenuta operativa nell'ordinamento italiano a partire dal 2013, rivolgendosi a consumatori e piccoli imprenditori ...
SOGGETTI ATTIVI - LEGGE ANTI-SUICIDI
   Consumatori e Piccoli Imprenditori
Quali sono i soggetti a cui si rivolge la Legge numero 3 del 2012 (cosiddetta Legge Anti-Suicidi)? ... Piccoli imprenditori e consumatori sono i soggetti a cui è rivolta la legge per ristrutturare i propri debiti. I primi con un Piano di Ristrutturazione da Sovraindebitamento, I secondi con un Piano del Consumatore. Ma in che modo possono accedere alle Procedura della Legge ? ...
SOGGETTI PASSIVI - LEGGE ANTI-SUICIDI
   Banche, Finanziarie, Equitalia, Agenzie dell'Erario ecc.
Breve descrizione dei soggetti creditori per cui il consumatore/piccolo imprenditore può richiedere la ristrutturazione dei debiti da sovraindebitamento ...

"Noi Tuteliamo i Tuoi Diritti, Tu Aiutaci a Difenderli"

Avv. Cristiano Ceriello

Presidente "Difesa Consumatori e Contribuenti"

 

   



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