Legge 27 Gennaio 2012, N. 3
In data 19-12-2012 è
stato pubblicato in G.U. la L. 221/12 di conversione del D.L.
n. 179/12.
Con detta normativa, che è entrata in vigore a far tempo dal
18-01-13, è stata integralmente riformulata la L. n. 3/12
relativa alla composizione della crisi da sovra indebitamento
del consumatore
LEGGE 27 GENNAIO
2012, N. 3
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL
CONSUMATORE
(TESTO CON LE MODIFICHE EX D.L.
18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO DALLA LEGGE 17
DICEMBRE 2012, N. 221.)
ENTRATA IN VIGORE DELLE
MODIFICHE DAL 18-01-2013
“Le disposizioni di cui al comma 1 del presente
art. si applicano ai procedimenti instaurati dal 30°
giorno successivo a quello della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente de=
creto.” La legge 17 dicembre 2012, n. 221 è
entrata in vigore il 19.12.2012
SEZIONE PRIMA
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 6. (Finalità e definizioni)
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di
sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a pro=
cedure concorsuali diverse da quelle regolate dal
presente capo, é consentito al debitore concludere
un accordo con i creditori nell'ambito della
procedura di composizione della crisi disciplinata dalla
presente sezione.
Con le medesime finalità, il consumatore può
anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui
all'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di
cui all'art. 8.
2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per "sovraindebitamento": la situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il pa=
trimonio prontamente liquidabile per farvi
fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere
le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva
incapacità di adempierle regolarmente;
b) per "consumatore": il debitore persona fisica
che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta.
Art. 7. (Presupposti di ammissibilità)
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può
proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di
composizione della crisi di cui all'art. 15 con
sede nel circondario del tribunale competente ai sensi
dell'art. 9, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base
di un piano che,assicurato il regolare pagamento
dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art.
545 del codice di procedura civile e delle altre
disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità
di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le
eventuali garanzie
rilasciate per l'adempimento dei debiti e le
modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.
E' possibile prevedere che i crediti muniti di
privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti
integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non
inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione
preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al
valore di mercato attribuibile ai beni o ai
diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato
dagli organismi di composizione della crisi.
In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti
risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul
valore aggiunto ed alle ritenute operate e non
versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del
pagamento.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 13,
comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento
del patrimonio del debitore ad un gestore per la
liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai
creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'art. 28 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il gestore è nominato dal giudice.
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori
un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in
stato di sovraindebitamento può proporre, con
l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di
cui all'art. 15 con sede nel circondario del
tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, un
piano contenente le previsioni di cui al comma 1.
2. La proposta non è ammissibile quando il
debitore, anche consumatore:
a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da
quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni,
ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei
provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di
ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere
b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento
può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi
secondo le disposizioni
della presente sezione
Art. 8. (Contenuto dell’accordo o del piano)
1. La proposta di accordo o di piano del
consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei
crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del
debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo
o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da
uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di
redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.
3. Nella proposta di accordo sono indicate
eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al
consumo, all'utilizzo degli strumenti di
pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti
creditizi e finanziari.
4. La proposta di accordo con continuazione
dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere
una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei
creditori muniti
di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia
prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste
la causa di prelazione
Art. 9. (Deposito della proposta)
1. La proposta di accordo é depositata presso il
tribunale del luogo di residenza o sede principale del
debitore.
Il consumatore deposita la proposta di piano
presso il tribunale del luogo ove ha la residenza.
La proposta, contestualmente al deposito presso
il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve
essere presentata, a cura dell'organismo di
composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli
uffici fiscali, anche presso gli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e
contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione
di eventuali contenziosi
pendenti.
2. Unitamente alla proposta devono essere
depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione
delle somme dovute, di tutti i beni del debitore
e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli
ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni
dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione
sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco
delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e
della sua famiglia, previa indicazione della
composizione del nucleo familiare corredata del certificato
dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attività d'impresa
deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre eser=
cizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta
la conformità all'originale.
3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è
altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere
volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità
del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore
negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di
atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità
della documentazione depositata dal consumatore a
corredo della proposta, nonché sulla probabile
convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
3-ter. Il giudice può concedere un termine
perentorio non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni alla proposta e produrre nuovi
documenti.
3-quater. Il deposito della proposta di accordo o
di piano del consumatore sospende, ai soli effetti
del concorso, il corso degli interessi
convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto
previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo
e terzo, del codice civile
Art. 10.(Procedimento)
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i
requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con
decreto l'udienza, disponendo la comunicazione
almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.
11, comma 1, ai creditori presso la residenza o
la sede legale, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per
telefax o per posta elettronica certificata, della
proposta e del decreto.
Tra il giorno del deposito della documentazione
di cui all'art. 9 e l'udienza non devono decorrere più
di sessanta giorni.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità della
proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga
attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle
imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o
l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la
trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della
crisi, presso gli uffici
competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il
provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto
pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive
individuali né' disposti sequestri conservativi né acquistati diritti
di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la
proposta di accordo, da parte dei creditori
aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera
nei confronti dei titolari di crediti
impignorabili.
3. All'udienza il giudice, accertata la presenza
di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca
del decreto di cui al comma 1 e ordina la
cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la
cessazione di ogni altra forma di pubblicità
disposta.
3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento
di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione
dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice
sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
4. Durante il periodo previsto dal comma 2,
lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si
verificano.
5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi
equiparato all'atto di pignoramento.
Art. 11. (Raggiungimento dell’accordo)
1. I creditori fanno pervenire, anche per
telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per
telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di
composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio
consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno
dieci giorni prima dell'udienza di cui all'art.
10, comma 1.
In mancanza, si ritiene che abbiano prestato
consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'art. 12,
è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei
crediti.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento
non sono computati ai fini del raggiungimento
della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi
sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto
o in parte al diritto di prelazione.
Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e
non sono computati ai fini del raggiungimento della
maggioranza il coniuge del debitore, i suoi
parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari
dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei
creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore
e obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle
obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre
effetti se il debitore non esegue integralmente, entro 90 gg.
dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti
secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie.
L'accordo è altresì revocato se risultano
compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni
dei creditori.
Il giudice provvede d'ufficio con decreto
reclamabile, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., innanzi al tribunale e
del collegio non può far parte il giudice che lo
ha pronunciato
Art. 12 . (Omologazione dell’accordo)
1. Se l'accordo é raggiunto, l'organismo di
composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione
sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui
all'art. 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso.
Nei 10 gg. successivi al ricevimento della
relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni.
Decorso tale ultimo termine, l'organismo di
composizione della crisi trasmette al giudice la relazione,
allegando le contestazioni ricevute, nonché
un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone
l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di
cui all'art. 10, comma 2, quando, risolta ogni
altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della
percentuale di cui all'art. 11, comma 2, e
l'idoneità' del piano ad assicurare il pagamento integrale dei
crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui
all'art. 7, comma 1, terzo periodo.
Quando uno dei creditori che non ha aderito o che
risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza
dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può
essere soddisfatto
dall'esecuzione dello stesso in misura non
inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla
sezione seconda.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti c.p.c..
Il reclamo, anche avverso il provvedimento di
diniego, si propone al tribunale e del collegio non può
far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i
creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita
la pubblicità di cui all'art. 10, comma 2.
I creditori con causa o titolo posteriore non
possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del
piano.
3-bis. L'omologazione deve intervenire nel
termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in
caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti
impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo
periodo.
L'accertamento del mancato pagamento di tali
crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in
camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737
e seguenti c.p.c..
Il reclamo, anche avverso il provvedimento di
diniego, si propone al tribunale e del collegio non può
far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico
del debitore risolve l'accordo.
Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'art.
67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
A seguito della sentenza che dichiara il
fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in
esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a
norma dell'art. 111 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 12-bis. (Procedimento di omologazione del
piano del consumatore)
1. Il giudice,se la proposta soddisfa i requisiti
previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in
frode ai creditori, fissa immediatamente con
decreto l'udienza, disponendo ,a cura dell'organismo di
composizione della crisi, la comunicazione,
almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del
decreto.
Tra il giorno del deposito della documentazione
di cui all'art. 9 e l'udienza non devono decorrere più
di sessanta giorni.
2. Quando, nelle more della convocazione dei
creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di
esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la
fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può
disporre la sospensione degli stessi sino al
momento in cui il provvedimento di omologazione diventa
definitivo.
3. Verificata la fattibilità del piano e
l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti
impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo
periodo, e risolta ogni altra contestazione
anche in ordine all'effettivo ammontare dei
crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha
assunto obbligazioni senza la ragionevole
prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente
determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al
credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa
il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di
pubblicità.
Quando il piano prevede la cessione o
l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati
il decreto deve essere trascritto, a cura
dell'organismo di composizione della crisi.
Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara
l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al
comma 2, ove adottato.
4. Quando uno dei creditori o qualunque altro
interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa
se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del
piano in misura
non inferiore all'alternativa liquidatoria
disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.
5. Si applica l'art. 12, comma 2, terzo e quarto
periodo.
6. L'omologazione deve intervenire nel termine di
sei mesi dalla presentazione della proposta.
7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi
equiparato all'atto di pignoramento.
Art. 13. (Esecuzione dell'accordo o del piano del
consumatore)
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono
utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto
dall'accordo o dal piano del consumatore, il
giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi,
nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e
delle somme incassate.
Si applica l'art. 28 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi
risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dello
accordo e vigila sull'esatto adempimento dello
stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.
Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la
violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore
per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e
verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano
del consumatore, anche con riferimento alla
possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei
crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo
periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancella
zione della trascrizione del pignoramento, delle
iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di
ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione
del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis,
comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di
pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto
motivato, sospendere gli atti di esecuzione
dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni
posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del
consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori
anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli
articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.
4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione
di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti
con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato
dalla liquidazione
dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte
destinata ai creditori garantiti.
4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del
piano del consumatore diviene impossibile per ragioni
non imputabili al debitore, quest'ultimo, con
l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può
modificare la proposta e si applicano le
disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.
Art. 14. (Impugnazione e risoluzione
dell'accordo)
1. L'accordo può essere annullato dal tribunale
su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il
debitore, quando é stato dolosamente o con colpa
grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero
sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti.
Non é ammessa alcuna altra azione di
annullamento.
1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve
proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non
oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto.
2. Se il proponente non adempie agli obblighi
derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite
o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non
imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la
risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione é proposto, a
pena di decadenza entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni
caso, entro un anno dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo
non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona
fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
c.p.c..
Il reclamo si propone al tribunale e del collegio
non può far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
Art. 14-bis Revoca e cessazione degli effetti
dell'omologazione del piano del consumatore
1. La revoca e la cessazione di diritto
dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore han
no luogo ai sensi dell'art. 11, comma 5.
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in
contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti
dell'omologazione del piano nelle seguenti
ipotesi:
a) quando è stato dolosamente o con colpa grave
aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta
o dissimulata una parte rilevante dell'attivo
ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;
b) se il proponente non adempie agli obblighi
derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o
se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non
imputabili al
debitore.
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al
comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non
oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per
l'ultimo adempimento previsto.
4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al
comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un
anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto dall'accordo.
5. La dichiarazione di cessazione degli effetti
dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi in buona fede.
6. Si applica l'art. 14, comma 5.
SEZIONE SECONDA
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 14-ter. ( Liquidazione dei beni)
1. In alternativa alla proposta per la
composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento
e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui
all'art. 7, comma 2, lettere a)
e b), può chiedere la liquidazione di tutti i
suoi beni.
2. La domanda di liquidazione è proposta al
tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, e deve essere
corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3.
3. Alla domanda sono altresì allegati
l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche
indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose
mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore persona fisica
nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità'
del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni
assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore
persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di
atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità
della documentazione depositata a corredo della domanda.
4. L'organismo di composizione della crisi, entro
tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma
3, ne dà notizia all'agente della riscossione e
agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti
sulla base dell'ultimo domicilio fiscale
dell'istante.
5. La domanda di liquidazione è inammissibile se
la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente
la situazione economica e patrimoniale del debitore.
6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545
c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di
mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore
guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al
mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui
beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di
essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
7. Il deposito della domanda sospende, ai soli
effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali
fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano
garantiti da ipoteca,
da pegno o privilegio, salvo quanto previsto
dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo,
del codice civile.
Art. 14-quater. (Conversione della procedura di
composizione in liquidazione)
Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei
creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di
cui all'art. 14-quinquies, comma 2, la
conversione della procedura di composizione della crisi di cui
alla sezione prima in quella di liquidazione del
patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o
di cessazione degli effetti dell'omologazione del
piano del consumatore ai sensi dell'art. 14-bis,
comma 2, lettera a).
La conversione è altresì disposta nei casi di cui
agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché
di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli
effetti dell'omologazione del piano del consumatore
ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b),
ove determinati da cause imputabili al debitore.
Art. 14-quinquies. (Decreto di apertura della
liquidazione)
1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti
di cui all'art. 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode
ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara
aperta la procedura di liquidazione.
Si applica l'art. 10, comma 6.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'art.
13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in
un professionista in possesso dei requisiti di
cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) dispone che, sino al momento in cui il
provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto
pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o
esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto
di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa
anteriore;
c) stabilisce idonea forma di pubblicità della
domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga
attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
d) ordina, quando il patrimonio comprende beni
immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del
decreto, a cura del liquidatore;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni
facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non
ritenga, in presenza di gravi e specifiche
ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in
esecuzione a cura del liquidatore;
f) fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, comma
5, lettera b).
3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi
equiparato all'atto di pignoramento.
4. La procedura rimane aperta sino alla completa
esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni
caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i
quattro anni successivi al deposito della domanda.
Art. 14-sexies. (Inventario ed elenco dei
creditori)
1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei
creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'art. 9,
commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da
liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e
personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in
possesso o nella disponibilità del
debitore:
a) che possono partecipare alla liquidazione,
depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta
elettronica certificata e purché vi sia prova
della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il
contenuto previsto dall'art. 14-septies, con
l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui
alla lettera e) del predetto articolo, le
successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante
deposito in cancelleria;
b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui sarà comunicata al debitore
e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
Art. 14-septies. (Domanda di partecipazione alla
liquidazione)
1. La domanda di partecipazione alla
liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o
immobili è proposta con ricorso che contiene:
a) l'indicazione delle generalità del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende
far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione
del bene di cui si chiede la restituzione o la
rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli
elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di
prelazione;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di
domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale
competente.
2. Al ricorso sono allegati i documenti
dimostrativi dei diritti fatti valere.
Art. 14-octies. (Formazione del passivo)
1. Il liquidatore esamina le domande di cui
all'art. 14-septies e, predisposto un progetto di stato
passivo, comprendente un elenco dei titolari di
diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in
possesso del debitore, lo comunica agli
interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le
eventuali osservazioni da comunicare con le
modalità dell'art. 14-sexies, comma 1, lettera a).
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore
approva lo stato passivo dandone comunicazione alle
parti.
3. Quando sono formulate osservazioni e il
liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici
giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione,
predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi
del comma 1.
4. In presenza di contestazioni non superabili ai
sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo
ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo.
Si applica l'art. 10, comma 6.
Art. 14-novies. (Liquidazione)
1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla
formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che
comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria
del giudice.
Il programma deve assicurare la ragionevole
durata della procedura.
Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che
compongono il patrimonio di liquidazione.
Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche
gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai
beni del debitore.
Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto
di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei
quattro anni successivi al deposito della
domanda.
Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti
in essere in esecuzione del programma di liquidazione
sono effettuati dal liquidatore tramite procedure
competitive anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate,
salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di
operatori esperti, assicurando, con adeguate
forme di pubblicità, la massima informazione e
partecipazione degli interessati.
Prima del completamento delle operazioni di
vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il
debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono
gravi e giustificati motivi, il
giudice può sospendere con decreto motivato gli
atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se
alla data di apertura della procedura di
liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore
può subentrarvi.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e
verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di
liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme,
ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento e delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi
compresa la trascrizione del decreto di cui
all'art. 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di
ogni altra forma di pubblicità disposta.
I requisiti di onorabilità e professionalità dei
soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il
liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1,
nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle
operazioni di vendita sono quelli previsti dal
regolamento del Ministro della giustizia di cui all'art.
107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
5. Accertata la completa esecuzione del programma
di liquidazione e, comunque, non prima del
decorso del termine di quattro anni dal deposito
della domanda, il giudice dispone, con decreto, la
chiusura della procedura.
Art. 14-decies. (Azioni del liquidatore)
Il liquidatore esercita ogni azione prevista
dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni
compresi nel patrimonio da liquidare e comunque
correlata con lo svolgimento dell'attività' di
amministrazione di cui all'art. 14-novies, comma
2.
Il liquidatore può altresì esercitare le azioni
volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.
Art. 14-undecies. (Beni e crediti sopravvenuti)
I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi
al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art.
14-ter costituiscono oggetto della stessa,
dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la
conservazione dei beni medesimi.
Ai fini di cui al periodo precedente il debitore
integra l'inventario di cui all'art. 14-ter, comma 3.
Art. 14-duodecies. (Creditori posteriori)
1. I creditori con causa o titolo posteriore al
momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'art.
14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non
possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di
liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione
della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente
sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con
esclusione di quanto ricavato
dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Art. 14-terdecies. (Esdebitazione)
1. Il debitore persona fisica è ammesso al
beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti
dei creditori concorsuali e non soddisfatti a
condizione che:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace
svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la
documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento
delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o
contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione
negli otto anni precedenti la domanda;
d) non sia stato condannato, con sentenza passata
in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16;
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'art.
14-undecies, un'attività' produttiva di reddito adeguata
rispetto alle proprie competenze e alla
situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e
non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i
creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura
della liquidazione.
2. L'esdebitazione
è esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore è
imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto
alle sue capacità patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti
l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in
essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi
del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione,
allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
3. L'esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di
mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da
fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed
amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a
debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa
anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle
sezioni prima e seconda del presente capo, sono
stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi.
4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso
del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla
chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente
soddisfatti e verificate le con
dizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara
inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti
integralmente.
I creditori non integralmente soddisfatti possono
proporre reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. di
fronte al tribunale e del collegio non fa parte
il giudice che ha emesso il decreto.
5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile
in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:
a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del
comma 2, lettera b);
b) che è stato dolosamente o con colpa grave
aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una
parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737 e seguenti c.p.c..
Il reclamo si propone al tribunale e del collegio
non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
SEZIONE TERZA
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 15 (Organismi di composizione della crisi)
1. Possono costituire organismi per la
composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici
dotati di requisiti di indipendenza e
professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3.
Gli organismi di conciliazione costituiti presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 580/93, e successive modificazioni, il
segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22, comma 4,
lettera a), della legge n. 328/00, gli ordini professionali degli
avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono
iscritti di diritto, a semplice domanda, nel
registro di cui al comma 2.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti
in un apposito registro tenuto presso il Ministero della
giustizia.
3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di
iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti
con regolamento adottato dal Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della L. n. 400/88,
entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Con lo stesso decreto sono disciplinate le
condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua
revisione, la sospensione e la cancellazione
degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e
dei rimborsi spese spettanti agli organismi a
carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli
organismi indicati al comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. L'organismo di composizione della crisi, oltre
a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del
presente capo, assume ogni iniziativa funzionale
alla predisposizione del piano di ristrutturazione e al
l’esecuzione dello stesso.
6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei
dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati,
attesta la fattibilità del piano ai sensi
dell'art. 9, comma 2.
7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua
le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei
procedimenti previsti dalle sezioni prima e
seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo
posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del
destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle
imprese e dei professionisti e, in ogni altro
caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli
articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, lo
organismo svolge le funzioni di liquidatore
stabilite con le disposizioni del presente capo.
Ove designato ai sensi dell'art. 7, comma 1,
svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli
organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da
un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei
requisiti di cui all'art. 28
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati
dal presidente del tribunale o dal giudice da lui
delegato.
Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 3, i compensi sono determinati secondo i
parametri previsti per i commissari giudiziali
nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle
attività di cui alla sezione prima del presente
capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di
cui alla sezione seconda del presente capo. I
predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.
10. Per lo svolgimento dei compiti e delle
attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa
autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della
crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria,
compresa la sezione prevista dall'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n.
605/73, nei sistemi di informazioni creditizie,
nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche,
ivi compreso l'archivio centrale informatizzato
di cui all'art. 30-ter, comma 2, del decreto legislativo
n. 141/10, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo n. 196/03, e del codice di deontologia e di
buona condotta per i
sistemi informativi gestiti da soggetti privati
in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità
nei pagamenti, di cui alla deliberazione del
Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre
2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 300 del 23 dicembre 2004.
11. I dati personali acquisiti a norma del
presente art. possono essere trattati e conservati per i soli
fini e tempi della procedura e devono essere
distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.
Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al
titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre
quindici giorni dalla
distruzione medesima.
Art. 16 (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con
la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura
di composizione della crisi di cui alla sezione prima del
presente capo aumenta o diminuisce il passivo
ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero
dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure
di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo,
produce documentazione contraffatta o alterata,
ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in
parte, la documentazione relativa alla propria
situazione debitoria ovvero la propria documentazione
contabile;
c) omette l'indicazione di beni nell'inventario
di cui all'art. 14-ter, comma 3;
d) nel corso della procedura di cui alla sezione
prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo
o del piano del consumatore;
e) dopo il deposito della proposta di accordo o
di piano del consumatore, e per tutta la durata della
procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
f) intenzionalmente non rispetta i contenuti
dell'accordo o del piano del consumatore.
2. Il componente dell'organismo di composizione
della crisi, ovvero il professionista di cui all'art. 15,
comma 9, che rende false attestazioni in ordine
alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei
documenti ad essa allegati, alla fattibilità del
piano ai sensi dell'art. 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui
agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito
con la reclusione da
uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al
componente dell'organismo di composizione della
crisi, ovvero al professionista di cui all'art.
15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o
rifiutando senza giustificato motivo un atto del
suo ufficio.
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LEGGE ANTI-SUICIDI
RELAZIONE DELL'AVV.
CRISTIANO CERIELLO
Introduzione alla Legge Anti-Suicidi che approvata nel 2012,
con successive modifiche, è divenuta operativa nell'ordinamento italiano a
partire dal 2013, rivolgendosi a consumatori e piccoli imprenditori ...
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SOGGETTI ATTIVI -
LEGGE ANTI-SUICIDI
Consumatori e Piccoli
Imprenditori
Quali sono i soggetti a cui si rivolge la Legge numero 3 del 2012
(cosiddetta Legge Anti-Suicidi)? ... Piccoli imprenditori e consumatori sono
i soggetti a cui è rivolta la legge per ristrutturare i propri debiti. I
primi con un Piano di Ristrutturazione da Sovraindebitamento, I secondi con
un Piano del Consumatore. Ma in che modo possono accedere alle Procedura
della Legge ? ... |
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SOGGETTI PASSIVI - LEGGE ANTI-SUICIDI
Banche, Finanziarie, Equitalia,
Agenzie dell'Erario ecc.
Breve descrizione dei soggetti creditori per cui il consumatore/piccolo
imprenditore può richiedere la ristrutturazione dei debiti da
sovraindebitamento ... |
"Noi
Tuteliamo i Tuoi Diritti, Tu Aiutaci a Difenderli"
Avv.
Cristiano Ceriello
Presidente "Difesa Consumatori e Contribuenti"
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